L’art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965 prevede un termine di decadenza – e non di prescrizione – per l’esercizio dell’azione di regresso da parte dell’INAIL nei confronti del datore di lavoro: in caso di pronuncia di decreto di archiviazione in sede penale, il termine decadenziale decorre dalla data di emissione del decreto.
Stando alla norma dell’art. 112, comma 5, t.u.i.l.m.p.: “Il giudizio civile di cui all’art. 11, non può istituirsi dopo trascorsi tre anni dalla sentenza penale che ha dichiarato di non doversi procedere per le cause indicate nello stesso articolo. L’azione di regresso di cui all’art. 11 si prescrive in ogni caso nel termine di tre anni dal giorno nel quale la sentenza penale è divenuta irrevocabile”.
Termini di decadenza per l’azione di regresso dell’INAIL
I giudici di merito avevano rigettato l’azione di regresso per il rimborso delle spese che avevano gravato sul lavoratore infortunato (e indennizzate dall’INAIL), per via della decadenza ex art. 112 del testo unico infortuni. Il termine di decadenza triennale, calcolato a decorrere dalla data del decreto di archiviazione dell’azione penale per difetto di querela, era decorso, rimanendo inidonee le diffide a interromperlo.
La norma è stata introdotta prima del nuovo codice di procedura penale, perciò si applica anche a ipotesi previste dalla sopravvenuta codificazione che possono ricondursi alle disposizioni di Legge.
Inoltre si asserisce che non può farsi alcuna distinzione in ordine alle ragioni dell’archiviazione, per questo il termine decadenziale opererà anche nel caso di archiviazione per mancanza di querela. Una volta sottolineata la natura decadenziale del termine e l’applicabilità all’archiviazione, ne deriva di conseguenza l’impossibilità di interruzione del termine.
La Cassazione Sezione Lavoro, sentenza n.1061 del 25 gennaio 2012, ha stabilito che l’azione di regresso esperibile dall’INAIL contro il datore di lavoro, civilmente responsabile dell’infortunio sul lavoro di un suo dipendente, prevista dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 112, è soggetta al termine triennale di decadenza (non soggetta a interruzione), a partire dalla sentenza del giudice penale di non dover procedere, in caso di mancato accertamento di fatto-reato.
Alla sentenza è equiparabile ogni provvedimento che precluda se non in presenza di una diversa situazione fattuale, la possibilità dell’avvio di nuove indagini e l’esercizio dell’azione penale nei confronti della medesima persona; ne consegue che, ove sia stato emesso, ai sensi dell’art. 409 c.p.p., decreto di archiviazione, il termine decadenziale parte dalla relativa data di emissione.