Cos’è il Superbonus
Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio (DL 19 05 2020 n. 34, poi convertita in legge), che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per:
- specifici interventi in ambito di efficienza energetica
- interventi antisismici
- installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, come quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus).
Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:
- condomìni
- persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento
- istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa
- onlus e associazioni di volontariato
- associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi
- interventi di efficientamento energetico
- installazione di impianti solari fotovoltaici
- infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
Superbonus 2020: come funziona
La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali dello stesso importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.
In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. Tale cessione può essere disposta in favore:
- dei fornitori dei beni e dei servizi strumentali alla realizzazione degli interventi (per il tramite del cosiddetto sconto in fattura)
- di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
- di istituti di credito e intermediari finanziari.
Tra le novità introdotte è prevista la possibilità, anziché la fruizione diretta della detrazione, di optare per un contributo anticipato nella forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
In questo caso si dovrà inviare dal 15 ottobre 2020 una comunicazione per esercitare l’opzione. Il modello da compilare e inviare online è quello approvato con il provvedimento dell’8 agosto 2020.
I soggetti che ricevono il credito, per esercitare l’opzione, oltre agli adempimenti ordinariamente previsti devono acquisire anche:
- il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, fornito dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF
- l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che attesti il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali, e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Dai requisiti di tale asseverazione nasce la necessità di un prodotto di RC Professionale specificamente dedicato a questa attività.
Cos’è la RC Professionale dell’asseveratore?
L’art. 119, comma 14, del D.L. 34/2020, prevede dal 15 ottobre 2020 che, per ottenere il contributo fiscale Superbonus 110%, un professionista abilitato rilasci un’asseverazione, cioè una certificazione che attesti che siano state rispettate tutte le norme relative alla sicurezza e all’efficienza energetica. La stessa viene redatta su un modulo predefinito.
Il punto 3.2.1. del modulo riporta la seguente dizione:
È cioè necessario che il tecnico sottoscriva e alleghi una polizza di RC PROFESSIONALE che sia:
- stipulata a proprio nome (escludendo contraenza a nome di società, studi associati. Dev’essere sottoscritta dalla persona fisica che assevera!)
- stipulata esclusivamente per le finalità di cui <<al D.L. 34/2020 (non è consentito utilizzarne una che valga anche per le altre attività, come la polizza PI tradizionale)
- preveda un “massimale adeguato al numero delle […] asseverazioni […] e comunque non inferiore a € 500.000” (come previsto dal Decreto Rilancio).
Tale interpretazione è quella più consona al dettato odierno della Legge o comunque quella che fa correre meno rischi al tecnico, al consulente assicurativo e allo stesso contribuente!
Non è chiaro tuttavia cosa intenda il legislatore con la definizione “massimale adeguato”.
Supponiamo che, nel peggiore degli scenari, vada considerata la somma di tutti gli importi delle asseverazioni compiute, gravati di multe, sanzioni e interessi e ulteriormente ampliato di un importo pari all’ultima asseverazione compiuta gravata di multe, sanzioni e interessi.
Tuttavia è il tecnico stesso che deve puntualizzare, il consulente non può sapere quali lavori il tecnico abbia effettuato.
Il decreto comporta per il professionista la necessità di una copertura assicurativa adeguata con massimale minimo di 500 mila euro per poter garantire gli interventi agevolati.
La disponibilità residua della copertura assicurativa deve essere maggiore o uguale all’importo dell’intervento asseverato.
Gli interventi che possono essere soggette ad agevolazione fiscale sono:
- lavori di isolamento termico
- messa in sicurezza sismica degli edifici
- interventi finalizzati alla sostituzione degli impianti
- interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti per il riscaldamento
L’agevolazione viene applicata nella misura del 110%, nei limiti di capienza dell’imposta annua calcolata sulla dichiarazione dei redditi.
A chi è destinata la RC Professionale dell’asseveratore?
La copertura RC Professionale dell’asseveratore è destinata ai tecnici abilitati che rilasceranno asseverazioni come disposto dal decreto Rilancio (Dl 34/2020, Art 119) e anche a coloro che si occupano di asseverare l’efficacia dei lavori finalizzati alla riduzione del rischio sismico.
Il D.M. 06/08/2020 prevede che il professionista dichiari che “è stata stipulata a proprio nome ed esclusivamente per le finalità di cui al comma 14 dell’art. 119 del D.L. 34/2020” una polizza assicurativa. Di essa deve indicare il massimale e allegare copia.
L’obbligo di avere una apposita polizza si applica anche agli interventi di riduzione del rischio sismico agevolati al 110% (Super-Sismabonus).
Il comma 14, art. 119 del D.L. 34/2020 dispone che i professionisti che redigono l’asseverazione del rispetto dei requisiti debbano stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro”.
Il tutto allo scopo di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività esercitata.
Quali sono le soluzioni a disposizione dei professionisti per mettersi in grado di rilasciare l’asseverazione richiesta?
RC PROFESSIONALE DELL’ASSEVERATORE – L’offerta
La risposta di BLUE – definita insieme alla propria mandante AIG Europe Limited – a queste “nuove” esigenze non poteva che essere un prodotto semplice (per permetterne una proposizione agile anche in termini di tempi) ma che fosse confacente a quanto richiesto dal legislatore:
- Polizza di semplice attivazione, con wording specifico e “dedicata” a questa attività
- Contraenza del tecnico abilitato in quanto persona fisica Questionario di sottoscrizione estremamente sintetico
- Massimale a scelta fra 500.000 € – 1.000.000 € – 1.500.000 € – 2.000.000 € – 2.500.000 € – 3.000.000 € (per importi superiori necessario un confronto specifico con BLUE)
- Scadenza fissa al 31.12.2021 (data ultima – a oggi – della vigenza del superbonus)
- Franchigia fissa € 1.500
- Retroattività dalla data di entrata in vigore della legge (19.07.2020)
- Postuma decennale gratuita e automatica (necessaria al fine di consentire all’Agenzia delle Entrate nei tempi consentiti l’azione di controllo)
- Premio lordo forfettario iniziale – a prescindere cioè dal fatturato o da altri parametri: € 390 ogni 500.000 € di massimale acquistato (a prescindere da decorrenza / scadenza – nessun calcolo di rateo) ridotto a € 300 per i tecnici che abbiano già la polizza di RC PROFESSIONALE con AIG
- Possibilità di elevare il massimale in corso d’anno – in modo rapido e snello, senza formalità – a un costo di € 310 ogni ulteriori 500.000 € acquistati: premio lordo questo valido per tutti – a prescindere dal fatto che la polizza di RC PROFESSIONALE sia in corso con AIG o meno.
- Anche in questo caso nessun calcolo di rateo, si tratta di un forfait.
RC Professionale dell’asseveratore: Alcune domande comuni
La polizza professionale è proponibile anche agli “attestatori”?
No. La legge non richiede una polizza specifica per gli “attestatori”, al contrario degli asseveratori che invece hanno assoluta necessità di una polizza dedicata.
È ovviamente importante controllare che la polizza di RC PROFESSIONALE del tecnico che “attesta” comprenda già questa attività (normalmente si tratta delle polizze sottoscritte in forma allrisks).
Il commercialista che appone il visto non ha bisogno, a propria volta, di una polizza specifica?
No. La legge non richiede una polizza specifica per il commercialista che apponga il visto finale all’asseverazione, mentre gli asseveratori invece hanno assoluta necessità di una polizza dedicata.
È ovviamente importante controllare che la polizza di RC PROFESSIONALE del commercialista preveda la specifica estensione all’apposizione dei visti, con indicazione di massimale dedicato e codice fiscale del professionista.
L’Agenzia delle Entrate o lo Stato hanno diritto a una azione diretta nei confronti dell’asseveratore?
No, ma per maggior sicurezza la polizza prevede anche un sottolimite per un’eventuale responsabilità amministrativo contabile (colpa grave).
La polizza RC Professionale tradizionale comprende la responsabilità dell’asseveratore?
Sì – a condizione che sia stata redatta in forma allrisks – ma la stessa non è comunque conforme alle norme sulle modalità di asseverazione di cui al DL 34/2020 (SUPERBONUS) in vigore.
Inoltre il fatto di dover garantire 10 anni di operatività dopo l’ultima asseverazione genererebbe – per l’assicurato – la necessità di mantenere un massimale molto elevato su l’intera l’attività per tutto il tempo con costi molto elevati.