Provvedimento IVASS n. 150 per l’Iper su ciclomotori e motocicli

Illustrazione di una motocicletta

Il provvedimento IVASS n. 150 riguarda le regole stabilite dall’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) in Italia, che si occupa di supervisionare il settore delle assicurazioni.

In particolare, il provvedimento IVASS n. 150 riguarda le istruzioni per le assicurazioni che operano nel settore dei ciclomotori e motocicli, e in particolare si concentra sulla gestione delle polizze assicurative e su come devono essere gestite in relazione a determinati rischi o regole di copertura.
A partire dal 1° ottobre 2024, vengono raccolti dati e informazioni sui prezzi effettivi della garanzia RC Auto per il settore dei motocicli e ciclomotori destinati all’uso privato, ampliando così quanto già previsto per il comparto delle autovetture. Nel contesto delle osservazioni al Provvedimento, meritano attenzione tre segnalazioni evidenziate dal Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazioni.

Il primo punto: la definizione di guida esperta

La clausola riguarda la definizione di guida esperta, che viene interpretata in modo diverso dalle varie compagnie assicurative. Ad esempio, alcune imprese considerano un conducente esperto colui che ha almeno 24 anni, altre fissano il limite a 26 anni, mentre altre ancora richiedono che il conducente abbia almeno 26 anni e una patente conseguita da almeno 3 anni. IVASS ha preso atto di queste differenze e ha chiarito che, trattandosi di una rilevazione statistica, sono ammesse approssimazioni che consentono di raggruppare le diverse tipologie di clausole senza complicare eccessivamente l’indagine.

Cosa si intende con guida esperta?

La clausola di guida esperta stabilisce che il veicolo assicurato, sia esso un’auto, una moto o un autocarro, può essere condotto esclusivamente da guidatori che abbiano maturato un certo livello di esperienza alla guida. In genere, ciò significa aver conseguito la patente da almeno due o tre anni e avere un’età minima compresa tra i 22 e i 26 anni, a seconda delle condizioni specifiche previste dalla compagnia assicurativa. Questa clausola è pensata per limitare i rischi di incidenti, escludendo i conducenti più giovani o con poca esperienza, e consente spesso di ottenere un premio assicurativo più conveniente. Tuttavia, è fondamentale rispettare tali requisiti, poiché la loro violazione potrebbe comportare la perdita della copertura in caso di sinistro o nei requisiti che possano guidare il veicolo, escludendo quindi i più giovani o meno esperti.

Il secondo aspetto: il concetto di sconto

La seconda segnalazione riguarda le scontistiche e chiede di distinguere tra gli sconti applicati dalle compagnie e quelli applicati dagli intermediari in termini percentuali

Tale richiesta era finalizzata a verificare il rispetto dell’art. 7 del Regolamento ISVAP n. 23/2008 e dell’art. 131 del Codice delle Assicurazioni Private. In sostanza, lo S.N.A. vorrebbe conoscere l’importo degli sconti concessi agli assicurati tramite la flessibilità tariffaria degli intermediari, separandolo quindi dalla scontistica tecnica, che viene automaticamente applicata dalle compagnie assicurative durante l’emissione o il rinnovo del contratto

Questo livello di dettaglio statistico avrebbe aumentato la trasparenza della variabile “sconto”, che è uno degli obiettivi delle normative citate. Tuttavia, IVASS ha scelto di non accogliere la richiesta, considerando che il provvedimento ha una natura statistica e non si collega a questioni di vigilanza.

Maggiore trasparenza sulle provvigioni degli intermediari

La terza segnalazione sollevava una questione interessante, chiedendo all‘Autorità di Vigilanza di fornire informazioni sull’evoluzione delle provvigioni degli intermediari, suddivise per tipologia. Più nel dettaglio:

  • Agenti in appalto.
  •  Broker.
  •  Sportelli bancari.
  • Promotori finanziari. 

L’intento era offrire ai consumatori un elemento in più per orientarsi nella scelta della rete di vendita, confrontando il proprio contratto o preventivo con quelli di altre offerte

IVASS ha respinto la richiesta, per evitare un eccessivo carico di segnalazione, ma ha comunque dichiarato la sua disponibilità a rivedere la questione in occasione di future modifiche al Provvedimento.