Oggi le modalità di comunicazione sono per lo più telematiche, trasmettiamo informazioni attraverso numerosi canali digitali come mail, messaggi su Messenger e chat Whatsapp, canali celeri e che soddisfano egregiamente lo scopo.
Una domanda che viene frequentemente posta è se gli screenshot dei messaggi Whatsapp possono essere trattati alla stregua di documenti oppure se si debba fare riferimento alle intercettazioni telefoniche per la loro accettazione del processo penale.
Stando alla Cassazione (sentenza n. 22417 del 8 giugno 2022), i messaggi Whatsapp e gli SMS contenuti nella memoria di un dispositivo cellulare hanno il valore di documenti.
Cioè è coerente con l’art. 234 C.p.p. che prevede la possibilità di acquisire scritti e documenti sotto forma di fotografie, cinematografia, fonografia e altri mezzi idonei: ne consegue che le rappresentazioni sono idonee a sostituire gli originali quando non sono più recuperabili.
I messaggi Whatsapp hanno valore legale?
I messaggi Whatsapp sono equiparabili ai documenti cartacei come le lettere tradizionali?
Per il Codice Civile il documento scritto tradizionale realmente valido è quello cartaceo, mentre email e SMS contano come “riproduzioni meccaniche”, e in quanto tali possono essere sconfessati, ovvero privati del loro valore legale.
La Legge riconosce valore legale soltanto alla Pec, la posta elettronica certificata, che fa prova dell’invio e del ricevimento.
La Suprema Corte ha sancito che <<per i dati informatici non valgono i principi elaborati in materia di intercettazioni e di acquisizione di corrispondenza, dovendosi ritenere che “i messaggi “WhatsApp” e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare hanno natura di documenti ai sensi dell’art. 234 c.p.p., sicché è legittima la loro acquisizione mediante mera riproduzione fotografica>>
Questa interpretazione era stata prodotta in un caso di legittimità su un soggetto imputato di trasferimento fraudolento di valori, autoriciclaggio, associazione a delinquere. Il ricorrente infatti aveva contestato la legittimità dell’utilizzo dei messaggi Whatsapp affermando fosse necessario trasmettere alla difesa la copia forense del telefono cellulare.
Con decreto n. 2399 depositato in data 25.06.2021, il Giudice di Pace di Latina accoglieva un ricorso per decreto ingiuntivo ex artt. 633 ss. c.p.c. giudicando idonea prova scritta la stampa di messaggi Whatsapp da cui emergeva l’esistenza del credito.
Pertanto la posizione della Cassazione rende leciti email, SMS e chat su Whatsapp leciti nei processi penali e civili.Eventualmente, si può esercitare un’opposizione volta a dimostrare che la prova portata in giudizio non è attendibile, argomentando in maniera convincente.
Di solito occorre portare la chat originale, certificata da un legale o da un notaio o da una figura tecnica specializzata.
I messaggi Whatsapp sono utilizzabili come prova in un processo?
Questa interpretazione della Cassazione è molto importante siccome sancisce che non è chi porta la chat in giudizio a dovere dimostrare che sia autentica, ma è l’altra parte che deve dimostrare che non sia attendibile. L’onere della prova quindi ricade sulla controparte, e la contestazione deve essere circostanziata.
E ciò non può essere compito con affermazioni generiche, ma portando argomentazioni convincenti. L’oppositore deve portare in giudizio elementi tali a supporto della tesi che il messaggio sia stato falsificato o mai inviato. Anche in questi casi, comunque, il giudice potrebbe accertare tale corrispondenza con altri mezzi di prova, tra cui indizi e presunzioni.
Lo stesso discorso vale per altri documenti elettronici come l’email, anche se priva di firma, in quanto essa rientra a pieno titolo tra i mezzi di prova.
Le conversazioni Whatsapp, così come gli SMS e le email, hanno valore legale nell’ambito di contestazioni e rivendicazioni professionali.
Per portare una chat Whatsapp in un processo è possibile estrapolarla sotto forma di screenshot e stamparla, anche se è più opportuno provvedere a produrre una trascrizione giurata a mezzo di un professionista iscritto negli albi dei consulenti tecnici d’ufficio oppure da parte di un tecnico specializzato.