La sentenza 21983 depositata dalle Sezioni Unite della Cassazione lo scorso 30 luglio ha messo un punto una nuova interpretazione in fatto di circolazione stradale, facendo rientrare, a differenza di quanto fatto in precedenza, le aree private nel perimetro della copertura assicurativa obbligatoria.
Per anni la polizza rc auto garantiva la copertura economica dei danni provocati da un sinistro prodotto su strade pubbliche oppure su quelle “equiparate ad uso pubblico”. Con questa estensione si può fruire del premio assicurativo anche nel caso di aree destinate a uso privato.
Per anni c’era stato il dubbio riguardo la copertura rc auto nel caso di un eventuale incidente avvenuto in aree condominiali private. La Legge si era limitata a introdurre interpretazioni per casi di danni avvenuti in parcheggi davanti alle attività commerciali, oppure in prossimità di distributori di benzina, in parcheggi non recintati e con accesso pubblico. Questi casi rientrano in quelli nei quali l’assicurazione rimborsa i danni.
La recente sentenza delle Sezioni Unite stabilisce l’obbligo assicurativo della Rc auto permane anche all’interno di aree private quali cortili condominiali, giardini di proprietà privata, parcheggi riservati.
L’assicurazione Rc auto copre gli incidenti in aree private?
L’occasione di chiarimento di questa circostanza è stata fornita da un tragico sinistro che è costato la vita a un bambino, investito da un camper in un’area privata nell’area collocata tra il giardino e la rampa di accesso all’autorimessa di un’abitazione privata.
La Cassazione ha criticato la Corte d’Appello, che ha respinto l’impugnazione promossa dai parenti della vittima al fine di ottenere il risarcimento del danno dall’assicurazione del camper.
Attenendosi alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea, le Sezioni Unite hanno chiarito che la circolazione su aree equiparate alle strade di uso pubblico includa quella su ciascun spazio ove il veicolo possa essere impiegato in modo conforme alla sua funzione abituale. L’interpretazione pone in risalto il concetto di utilizzo del veicolo piuttosto che quello dell‘area in cui esso viene esercitato.
L’uso dei veicolo quindi corrisponde alla circostanza da rilevare per determinare l’estensione della copertura assicurativa RC auto. Perciò sono da considerarsi coperti da assicurazione anche quelle circostanze diverse dall’uso del mezzo per circolare, come quei casi nei quali il veicolo viene utilizzato appositamente per ferire o uccidere un soggetto anziché per spostarsi.
La giurisprudenza comunitaria adesso prevede l’obbligo di rc auto assicurazione a prescindere dal tipo di accessibilità della strada.
D’altronde il DM del Mise 54/2020, riguardante la disciplina del contratto base della Rc auto, aveva stabilito che le polizze obbligatorie della Rc auto prevedessero la copertura della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione, dalla sosta e dalla fermata «in qualsiasi area privata».
L’obbligo di risarcire il danno a carico dell’assicurazione vige anche qualora il veicolo non fosse in movimento ma siano in atto manovre statiche connaturate al suo utilizzo così come alla sua manutenzione (ad esempio se viene un veicolo al traino per essere condotto in officina per delle riparazioni si sgancia). L’interpretazione delle Sezioni Unite quindi è sempre più propensa a tutelare maggiormente i soggetti storicamente meno protetti nella circolazione stradale.
Con questa novità interpretativa la Corte rende più evidente la tutela delle vittime dei sinistri, avvicinandosi alle norme Ue recepite nel Codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 209/2005) finalizzate a proteggere maggiormente i terzi danneggiati.
Si prevede infatti che ogni veicolo abilitato alla circolazione stradale, quando venga utilizzato secondo l’uso al quale è destinato, anche se viene usato in un cortile, deve essere coperto dall’assicurazione obbligatoria prevista per Legge.
L’assicuratore quindi è tenuto a ristorare direttamente il danno alle vittime.