La Legge proibisce di mettersi alla guida quando si è sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. La violazione di tale obbligo integra la fattispecie di reato prevista e sanzionata dagli artt. 186 e 187 del codice della strada. L’accertamento dello stato di alterazione sensoriale indubbiamente configura il reato. Tuttavia non è scontato che lo stato di alterazione sia l’origine di un sinistro o costituisca quella pesante aggravante di cui al comma 1 bis dell’art. 187 c.d.s.
A questo riguardo la Cassazione si è espressa su un fatto di cronaca relativo a un incidente che ha visto coinvolto un soggetto sotto effetto di stupefacenti.
Il conducente sotto stupefacenti o in stato di ebrezza é sempre responsabile di sinistro?
Un soggetto alla guida della propria moto si scontra con un furgone proveniente dalla direzione opposta e finisce all’ospedale.
Il pilota della moto aveva tagliato improvvisamente la strada a quello di un pilota d’auto il quale – per evitare un impatto frontale – aveva sterzato sulla corsia opposta urtando contro il furgone.
Le autorità raccolgono le testimonianze sul sinistro. Risulta che la condotta sconsiderata del pilota della moto è stata alla base dell’infortunio. L’altro soggetto non risulta avere compiuto manovre contro il codice, ma all’analisi del sangue e delle urine risultava una concentrazione di cannabinoidi molto più alto del tasso concesso dalla Legge. Così scatta l’imputazione del reato ex art. 187 c.d.s..
A fronte della richiesta di condanna del Pubblico Ministero per il reato ascritto e della contrapposta richiesta di assoluzione del difensore per difetto di prova dello stato di alterazione, il Tribunale di Torino verifica più a fondo la vicenda per quanto riguarda l’autista.
Da un lato quindi il guidatore è riconosciuto colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza, e la presenza nel sangue di sostanze stupefacenti oltre i limiti di Legge.
Tuttavia il Tribunale attesta anche che l’incidente non è stato provocato dall’alterazione sensoriale del guidatore.
Nello specifico caso, quindi, l’incidente era stato provocato dalla condotta del motociclo che aveva tagliato la strada. L’altro soggetto coinvolto non aveva avuto modo di fare altro che svolgere un’istintiva manovra di emergenza, la quale aveva provocato l’urto contro il furgone proveniente dall’opposta corsia.
Il profilo del guidatore quindi non risulta rilevante sotto il punto di vista del dolo e della colpa per quanto riguardava il rispetto del codice della strada, neppure a titolo di concorso, pertanto lo stato di alterazione non risulta essere alla base del sinistro.
L’aggravante contestata richiede pertanto un collegamento evidente di causalità materiale e psicologica tra la condotta applicata nella guida e l’avvenuto sinistro, collegamento che in questo caso non era presente.