In caso di furto in appartamento attraverso l’impalcatura, chi ne risponde?
Si tratta di una domanda destinata a rimbalzare di bocca in bocca con ancora maggiore frequenza, con l’aumentare dei cantieri incentivati dalle misure del superbonus 110%.
Se i ladri si servono delle impalcature per raggiungere ed entrare dentro un appartamento, l’impresa incaricata dei lavori e il condominio possono essere chiamati a risarcire il danno.
Può accadere che nel corso di lavori su un edificio che prevedono l’allestimento di ponteggi, dei malintenzionati si servano delle impalcature per arrampicarsi e compiere dei furti a livello di appartamenti normalmente irraggiungibili dal suolo.
L’azienda che ha allestito le impalcature, se trascura le più eventuali norme in fatto di diligenza, perizia e per impedire che i ponteggi vengano utilizzati da soggetti non autorizzati, di fatto mette in atto le condizioni che portano all’esecuzione di un danno.
Furti negli appartamenti attraverso i ponteggi – Quali responsabilità per l’azienda?
Secondo quanto stabilisce l’ordinanza n. 41542 della Corte di cassazione, l’impresa è tenuta a fare sì che le impalcature siano illuminate e sorvegliate, mentre il condominio non deve limitarsi a inserire nel contratto di appalto delle clausole che sanciscono l’obbligo dell’appaltatrice di adottare tutte le necessarie misure di prevenzione, ma deve anche vigilare a sua volta che tali obblighi vengano rispettati.
Si tratta di un rapporto di responsabilità civile, non penale, che vincola l’interessato a rimborsare l’importo dato dal valore dei beni rubati e dalla riparazione del danno subito. Anche perché molte volte gli autori dei furti non vengono rintracciati e perciò la responsabilità a rimborsare ricade su soggetti dal patrimonio identificabile. La responsabilità addirittura può ricadere sia sul condominio che sull’azienda che ha ricevuto l’appalto, anche se in rapporti diversi.
Pertanto, se il furto è stato facilitato dalla presenza di ponteggi non sorvegliati, anche nei momenti successivi all’attività lavorativa, l’impresa è corresponsabile del furto eseguito. Limitarsi a recintare l’infrastruttura con reti metalliche, senza porre adeguata illuminazione e custodia, non è sufficiente ad assicurare che malintenzionati non possano servirsi di essa
L’eventuale mancanza di un cancello a chiusura del cortile oppure la presenza di altri passaggi alla portata di ladri non sono circostanze che fanno decadere la responsabilità dell’azienda, ma eventualmente cause concorrenti al reato in questione. Non si può nemmeno considerare che l’impresa sia esente da responsabilità quando i ponteggi si trovano in un cortile bene illuminato e anche se provvisto di muro di cinta.
L’azienda può eventualmente difendersi attestando di avere preso le misure necessarie ad assicurare la sicurezza dei ponteggi e abbinando la prova che i ladri si sono serviti di altri passaggi.
Furti negli appartamenti con impalcature – Quali responsabilità per il condominio?
Può sussistere comunque una corresponsabilità del condominio.
Il condominio deve verificare personalmente che l’azienda metta in pratica gli obblighi di vigilanza e sicurezza a cui è tenuta. Stando alla Cassazione, il condominio può essere considerato corresponsabile qualora abbia scelto male l’azienda oppure per non avere vigilato sulle sue attività. Lo stesso vale nel caso che l’azienda abbia seguito pedissequamente le attività del condominio senza che le venisse concesso un margine di manovra. Per questa ragione, se il condominio viene informato che l’illuminazione è venuta meno e il condominio non è prontamente intervenuto per correggere la situazione. Il condominio quindi sarà tenuto a rimborsare il furto reso possibile dalle impalcature. Al di là di ciò, il condominio può rifarsi sull’amministratore di condominio per inadempimento del contratto di mandato instaurato).
Il condominio quindi è tenuto a vigilare sulle impalcature per scongiurare gli accessi non autorizzati, oppure a esortare l’azienda che ha ricevuto l’appalto ad attuare tali misure di sicurezza (come attivare una polizza assicurativa contro il rischio di furti). Se il condominio decide di non attuare le misure di sicurezza opportune, quindi, è corresponsabile della situazione di danno che tale condotta conduce ad avvenire.Non si considera che il solo inserire obblighi nel contratto di appalto esenti il condominio da qualsiasi responsabilità, se non vengono eseguite le basilari attività di vigilanza sul rispetto di tali obblighi.
Un attenuante per il condominio e l’azienda è in ogni caso la condotta della vittima del furto. Se questa ha agevolato lo svolgimento del reato ad esempio lasciando le finestre aperte dovrà risponderne a propria volta, e di conseguenza il danno che ricadrà sulle altre parti in causa verrà ridotto in proporzione.