Finalmente non abbiamo più dubbi. In caso di infrazione in assenza di agente, compiere l’accertamento spetta alla polizia locale.
Autovelox ed infrazione: l’accertamento spetta al pubblico ufficiale
La Cassazione si è espressa con tre sentenze che definiscono l’obbligo gravante sulla società appaltatrice degli impianti di rilevazione automatica da un lato e dell’Ente Pubblico che affida la gestione del relativo servizio dall’altro.
Si tratta di una conferma molto importante siccome spesso gli Enti locali ricorrono a società esterne per la gestione degli autovelox collocati sulle strade, il che porta a chiedersi se le rilevazioni di violazioni sono sempre legittime o meno.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 24 maggio 2021 n. 14109, ribadisce l’interpretazione maggioritaria per cui uno strumento non tarato comporta l’illegittimità del verbale di accertamento dell’infrazione di eccesso di velocità.
La taratura deve essere svolta da un apposito ente verificatore, e non sono accettabili altre certificazioni. L’accertamento e contestazione delle violazioni devono essere svolte in presenza delle forze di polizia locale; tale procedimento non può essere svolto da organi privati, per esempio dalle società noleggiatrici delle apparecchiature di vigilanza. La polizia locale quindi deve essere presente anche in fase di rilevamento della violazione e non soltanto nei momenti successivi.
Il ruolo della polizia locali nell’accertamento delle infrazioni stradali
La Cassazione ha sancito quindi che:
“Deve ritenersi sempre e comunque necessario l’intervento degli organi di polizia locale nell’espletamento del procedimento di accertamento e contestazione dell’infrazione al C.d.S. per violazione dei limiti di velocità, procedimento che – atteso il carattere pubblicistico e la sua rilevanza – non può essere assolutamente fatto oggetto di una assoluta privatizzazione a società private noleggiatrici delle apparecchiature di rilevazione automatica della velocità di rilevamento della velocità intervenuto fra il Comune controricorrente ed una società privata, che la polizia urbana aveva assunto “la piena disponibilità” della stessa”.
Cassazione e Codice della Strada prevedono che le apparecchiature elettroniche di controllo della velocità siano omologate o approvate, in modo da appurare in modo chiaro e oggettivamente accettabile la velocità del veicolo. Esse possono essere utilizzate esclusivamente dagli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 C.d.S.
Tale articolo riporta che i servizi di polizia stradale spettano a:
● a) alla Polizia di Stato;
● c) all’Arma dei carabinieri;
● d) al Corpo della Guardia di finanza;
● d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell’ambito del territorio di competenza;
● e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell’ambito del territorio di competenza;
● f) ai funzionari del Ministero dell’interno addetti al servizio di polizia stradale;
● f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto”.
Per riassumere quindi, da un accertamento basandosi sui principi di diritto, risulta che:
“L’accertamento dell’infrazione dell’art.142 del Codice della Strada, ove effettuato a mezzo di apparecchiatura elettronica autovelox, è atto dell’organo di polizia stradale del tutto distinto dalla mera registrazione analogica o digitale ovvero dalla correlata documentazione fotografica o video del fatto che integra la violazione stessa.
Il giudice di merito perciò deve appurare se l’assistenza tecnica della società noleggiatrice si limiti alla sola installazione e impostazione dell’apparecchiatura, secondo quanto indicato dal pubblico ufficiale. I pubblici ufficiali devono accertare le violazioni facendo sì che le proprie funzioni non vengano assegnate a operatori privati.