Da settimane va avanti una situazione problematica che interessa gli aeroporti italiani ed europei e che ha dato origine a un gran numero di cancellazione dei voli. Assistiamo a oltre 41.000 tratte aree annullate (di cui 7000 solo in Italia) per la carenza di personale lavorativo licenziato durante la pandemia, personale che non è facile sostituire in tempi brevi.
E il problema promette di resistere a lungo. Secondo un report di Cirium, società di analisi del settore dell’aviazione, le compagnie aeree europee hanno cancellato 15.788 voli previsti per il mese di agosto a causa di scioperi e di carenze di personale, pari al 2% del loro programma totale e al 60% delle operazioni a livello mondiale.
Quali sono le cause delle cancellazioni delle tratte aeree?
Le cause principali alla base della cancellazione dei voli vi sono:
- un aumento della domanda,
- carenza di personale
- vertenze sindacali culminate con scioperi.
Quali tutele per coloro a cui cancellano un volo?
Ma quali sono le tutele che spettano i clienti delle compagnie aeree che hanno acquistato dei viaggi e che sono rimaste a piedi?
Devi sapere che per chi compra un viaggio in aereo sono previste delle tutele in caso di cancellazione del volo. Tra le principali fonti di tutele vi sono il Regolamento (CE) n. 261/2004 che stabilisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.
Tali norme si applicano a tutti i voli in partenza da un aeroporto comunitario, o situato in un Paese terzo con destinazione un aeroporto comunitario nel caso in cui la compagnia aerea che effettua il volo sia comunitaria, e salvo che non siano già stati erogati i benefici previsti dalla normativa locale.
Non valgono, invece, per tutti i voli in partenza da un paese terzo verso un aeroporto comunitario operati da compagnie aeree non comunitarie. In questo caso si fa affidamento alle tutele assicurate dalla legislazione locale e dalle norme che regolano il contratto di trasporto.
Cosa fare in caso di cancellazione del volo?
- Farsi comunicare in forma iscritta la ragione della cancellazione del volo
- Richiedere l’assistenza a terra
- Conservare ricevute e scontrini
In caso di cancellazione puoi richiedere il rimborso dell’intero prezzo del biglietto oppure richiedere un volo sostitutivo. Se sono passati meno di 14 giorni dalla data di preavviso e quella di partenza, puoi richiedere un risarcimento compreso tra i 250 e i 600 euro.
Cosa spetta a un passeggero al quale hanno cancellato un volo?
Le misure risarcitorie sono:
- il rimborso del prezzo del biglietto
- l’imbarco su un volo alternativo, pasti e pernottamenti durante l’attesa
- dopo due ore di attesa in aeroporto si ha il diritto di richiedere bevande e snack alla compagnia aerea
- un risarcimento economico per i disagi subiti.
Secondo il regolamento europeo, in caso di cancellazione del volo il passeggero ha diritto alla scelta tra il rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata, l’imbarco su un volo alternativo quanto prima possibile, l’imbarco su un volo alternativo in una data successiva più conveniente per il viaggiatore. Per quanto riguarda l’assistenza, si ha diritto a pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa, alla sistemazione in albergo nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti, al trasferimento nel luogo di sistemazione, oltre a due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica.
In alcuni casi si applica anche un rimborso comunitario per un importo correlato alla tratta aerea (intracomunitaria o extracomunitaria) e alla distanza in chilometri percorsa, che sono:
- 250 euro per le aree comunitarie per le distanze inferiori o pari a 1.500 chilometri
- maggiori di 400 euro per le tratte aeree extracomunitarie per le distanze inferiori o pari a 1.500 chilometri, 400 per le tratte tra i 1.500 e 3.500 chilometri e 600 per quelle superiori.
Cosa bisogna fare per essere tutelati in caso di cancellazione di un volo?
Per poter usufruire delle tutele occorre:
- essere in possesso di un biglietto aereo (compresi quelli emessi nell’ambito di un programma Frequent Flyer o di altri programmi commerciali delle compagnie aeree),
- avere una prenotazione confermata
- la compagnia aerea deve essere responsabile della cancellazione del volo
- presentarsi al check-in nei modi e nei tempi indicati per iscritto dalla compagnia aerea, dall’operatore turistico autorizzato oppure, in assenza di indicazioni, non oltre 45 minuti prima dell’ora di partenza
- il volo in questione non deve risalire a oltre 1,5 anni fa
- il volo deve essere partito dall’UE (da qualsiasi compagnia aerea) oppure essere atterrato nell’UE (con compagnie aeree con sede nell’UE)
Quando non spettano le tutele dalla cancellazione dei voli
Le tutele previste dal regolamento europeo, invece, non spettano a coloro che viaggiano gratuitamente o a una tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico (per esempio i dipendenti delle compagnie aeree, delle agenzie di viaggio o dei tour operator) e se l’imbarco viene negato per motivi di salute, di sicurezza o in caso di documenti di viaggio non validi.
Bisogna anche tenere presente che non si ha diritto alla compensazione economica se la compagnia aerea può dimostrare che la cancellazione del volo è stata provocata da circostanze eccezionali, quali condizioni meteorologiche avverse o fenomeni imprevedibili problemi dal punto di vista della sicurezza.
Il risarcimento non è dovuto nemmeno:
- quando il passeggero è stato informato della cancellazione con almeno due settimane di preavviso
- se nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima della data di partenza viene offerto un volo alternativo con partenza non più di due ore prima rispetto all’orario previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo quattro ore dopo l’orario originario previsto,
- o se meno di sette giorni prima viene proposto un volo alternativo con partenza non più di un’ora prima e con arrivo presso la destinazione finale al massimo due ore dopo l’orario previsto.
Il reclamo deve essere presentato alla compagnia aerea che ha emesso il biglietto o al Tour Operator con il quale è stato stipulato il contratto di trasporto in caso di viaggi tutto compreso.
In caso di mancato riscontro dopo sei settimane oppure in caso di riscontro con motivazioni non esaustive, sarà possibile effettuare reclamo:
- alle sedi Enac dell’aeroporto nazionale dove si è verificato il disservizio,
- oppure dove il volo è atterrato per i disservizi occorsi in paesi terzi, o agli organismi responsabili nel caso di disservizi per gli aerei in partenza da un paese dell’Unione europea o per quelli in arrivo da paesi terzi.