La Corte di Cassazione si è interessata nuovamente dei tamponamenti di ciclisti a opera degli autoveicoli con il caso di una ragazzina sfortunatamente deceduta a causa di un sinistro con una vettura, regolarmente assicurata per la RCA.
Tamponamento di ciclisti: quale responsabilità per i conducenti?
Il Codice Civile tiene in considerazione la disparità di forza tra le biciclette e i veicoli a motori, indicando gli automobilisti a una particolare prudenza nei confronti dei veicoli a due ruote.
Secondo l’articolo 148 del Codice della Strada:
<<Lungo le strade urbane ciclabili il conducente di un autoveicolo che effettui il sorpasso di un velocipede è tenuto ad usare particolari cautele al fine di assicurare una maggiore distanza laterale di sicurezza in considerazione della minore stabilità e della probabilità di ondeggiamenti e deviazioni da parte del velocipede stesso. Prima di effettuare il sorpasso di un velocipede, il conducente dell’autoveicolo valuta l’esistenza delle condizioni predette per compiere la manovra in completa sicurezza per entrambi i veicoli, riducendo particolarmente la velocità, ove necessario, affinché la manovra di sorpasso sia compiuta a ridottissima velocità qualora le circostanze lo richiedano. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alle sanzioni amministrative di cui al comma 16, primo periodo>>
Secondo la sentenza 5760 del 22 febbraio 2022 della Corte di Cassazione, in caso di tamponamento di un ciclista, la responsabilità ricade sempre sul conduttore dell’autoveicolo, a meno che questi non dimostri che al momento dell’incidente stesse rispettando la distanza di sicurezza e che l’urto sia avvenuto per cause a lui non riconducibili.
In precedenza, secondo il pronunciamento della Corte di Appello di Napoli, quando non è possibile ricostruire in maniera certa la dinamica del sinistro, veniva attribuito concorso di colpa nella responsabilità dell’incidente a ciclista e automobilista.
L’automobilista in ogni caso deve essere in grado di garantire l’arresto immediato del mezzo, per evitare collisioni con il veicolo che precede, per cui l’avvenuto tamponamento con la bicicletta comporta una responsabilità di fatto a carico del conducente che non ha arrestato l’automezzo in tempo per evitare la collisione e che non ha adottato una prudente distanza di sicurezza. Secondo la Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, sentenza 22 febbraio 2022 n.5760, spetta quindi all’automobilista dimostrare che l’incidente è stato prodotto per cause in tutto o in parte non imputabili alla sua volontà.
In questo caso quindi non vige la presunzione di corresponsabilità tra i conducenti dei due veicoli, quanto la presunzione di esclusiva responsabilità a carico del conducente del veicolo tamponante
Le biciclette comunque sono soggette, così come i veicoli a motore, alle norme sulla circolazione stradale: la sentenza della Corte di Cassazione n. del 22/02/2022 stabilisce un “trattamento di favore” sulla condizione dei ciclisti, facendo venire meno il presupposto di co-responsabilità delle due parti coinvolte nell’incidente, in favore di una presunzione di responsabilità piena a carico dell’automobilista.
Se non è possibile ricostruire puntualmente le condotte dei due conducenti, la colpa ricade soltanto sull’automobilista quando il veicolo a motore proviene da tergo rispetto alla bicicletta (Cassazione civile sez. VI, 03/10/2017, n.23079 e Cassazione penale sez. IV, 21/02/2019, n.32479). La colpa quindi ricade soltanto sull’automobilista ogni volta che il veicolo a motore collide con una bicicletta di notte oppure in situazioni di scarsa illuminazione (Cassazione penale, 02/08/2017, n.38548 e Cassazione penale sez. III, 08/06/2021, n.30316.).
Questa interpretazione sicuramente è motivata dalla minore pericolosità, sia a livello di massa che di velocità, della bicicletta rispetto al veicolo a motore. L’automobilista
è tenuto ad adottare una maggiore prudenza visto il dislivello in termini di prestazioni tra i due veicoli.