Il Dlgs. n 117/2017 (art. 17 e 18) e il Decreto Ministeriale 6/10/2021 (emanato dal Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali; pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 30 novembre 2021) introducono l’obbligo di assicurazione per tutti i volontari che operano nel terzo settore, sia che lo facciano in modalità occasionale che continuativa.
Chi riguarda l’obbligo di assicurazione per volontari?
L’obbligo assicurativo oggi è esteso a tutti gli Ets che si avvalgono dell’azione di volontari, i quali devono essere riportati in un apposito registro (art. 17, c. 1).
Tale adempimento riguarda tutti i volontari, sia quelli occasionali che quelli non occasionali.
Si tratta di un provvedimento molto importante siccome fa chiarezza sia sulle modalità di tenuta del registro dei volontari che sulle specifiche forme con le quali le polizze assicurative possono essere stipulate.
Per volontario si intende un soggetto che mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per offrire un servizio alla comunità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza scopo di lucro, ma solamente per scopi di solidarietà, anche nei confronti degli enti del terzo settore.
L’attività del volontario, comunque, non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Inoltre la qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con qualsiasi altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario a cui è associato.
Come devono adempiere le organizzazioni di volontari all’obbligo di assicurazione?
Ogni ente del Terzo settore che si avvale di volontari deve tenere il registro dei volontari in modo distinto dal libro degli associati
Le organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps) sono le due categorie di organizzazioni che devono avvalersi principalmente di volontari. In particolare, nelle Odv, infatti, il numero di lavoratori (dipendenti o autonomi) non può superare il 50% del numero di volontari (art. 33 Cts) e per le Aps si prevede un ulteriore criterio, alternativo, secondo cui il numero dei lavoratori non può superare il 5% del numero degli associati (art. 36 Cts).
Tutti gli Ets che si avvalgono di volontari hanno l’obbligo di tenere l’apposito registro (in precedenza previsto solo per le organizzazioni di volontariato) non occasionali e di assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato.
Il decreto prevede, per i lavoratori occasionali, la possibilità di essere iscritti in un’apposita sezione separata. Non rientra nella definizione di volontario l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
Pertanto, ciascun ente deve occuparsi di distinguere i volontari non occasionali da quelli occasionali ai fini dell’adempimento dell’obbligo di iscrizione nel registro dei primi, basandosi su criteri, non specificati invero dalla norma, della continuatività e assiduità della loro prestazione lavorativa.
Nel registro devono essere indicati, per ciascun volontario:
- il codice fiscale o, in alternativa, le generalità, il luogo e la data di nascita;
- la residenza
- la data di inizio e quella di cessazione dell’attività di volontariato
Il registro deve essere tenuto anche in forma elettronica e/o telematica, a condizione che i sistemi utilizzati assicurino l’inalterabilità delle scritture e la data in cui le stesse sono apposte.
Inoltre, i soci che prestano anche attività di volontariato in una Odv devono essere iscritti sia nel «registro dei volontari» che nel «libro degli associati o aderenti», anche se si tratta delle stesse persone: difatti i due libri assolvono a funzioni diverse.
Come si possono sottoscrivere le polizze di assicurazione per i volontari?
Le polizze assicurative possono essere stipulate in forma collettiva oppure in forma numerica dagli Ets. Da esse deriva una serie di vincoli assicurativi riguardanti diversi soggetti che eseguono coloro che esercitano attività di volontariato in modo non occasionale per il tramite di un ente del Terzo settore.
Inoltre gli enti del Terzo settore devono conservare la documentazione inerente l’assicurazione dei volontari di cui si avvalgono, per un periodo non inferiore a 10 anni, in modo che rimanda a disposizione in caso di controlli da parte dell’ufficio competente del Runts o degli altri soggetti autorizzati.