Il danneggiato non può avvalersi della procedura prevista dall’art. 141 del cod. ass. (risarcimento del terzo trasportato), che consente al passeggero di agire per il risarcimento verso l’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro (privo di polizza assicurativa RC auto).
La vittima del sinistro deve invece indirizzare la richiesta risarcitoria all’impresa di assicurazione del veicolo responsabile del sinistro.
La Corte di Cassazione ha stabilito che in caso di sinistro stradale patito da un soggetto trasportato su un veicolo privo di copertura assicurativa, sinistro attribuibile al conducente del veicolo antagonista, il danneggiato/trasportato può agire nei confronti dell’assicurazione del veicolo responsabile. Infatti, negare al soggetto danneggiato il diritto di promuovere l’azione diretta non garantirebbe il principio di tutela di quest’ultimo, alla base della normativa assicurativa.
Ricordiamo che la giurisprudenza comunitaria adesso prevede l’obbligo di rc auto assicurazione a prescindere dal tipo di accessibilità della strada.
Risarcimento garantito per passeggero di veicolo non assicurato coinvolto in un sinistro
L’art. 144 prevede che il danneggiato per il sinistro causato dalla circolazione di un veicolo obbligato all’assicurazione possa esercitare azione diretta per il risarcimento del danno verso l’impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti dei massimali per i quali essa è stata stipulata.
Il legislatore infatti non ha introdotto espressamente l’esclusione al diritto al rimborso per via dalle mancata assicurazione RC auto, come avrebbe dovuto rendere palese se quello fosse stato il suo intento.
La direttiva 2009/103/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, alll’art. 18 sancisce che il passeggero vittima di un sinistro possa avvalersi di un diritto di azione diretta nei confronti dell’assicurazione della persona responsabile del sinistro in modo da assicurare pienamente il diritto di tutela alla vittima.