Con la sentenza n. 9516/2021 del 6 settembre 2021, il TAR del Lazio ha decretato la illegittimità delle pratiche commerciali che costringono all’acquisto abbinato di polizze assicurative decorrelate, ovvero non legate al bene o servizio non di tipo assicurativo.
Il TAR non ha accolto l’impugnazione di un operatore italiano del credito al consumo con il quale l’AGCM n. 28011/2019 lo aveva sanzionato per lo svolgimento di una pratica commerciale scorretta, ovvero di avere, almeno da gennaio 2015, subentrato la concessione di prestiti personali alla sottoscrizione di polizze assicurative per la copertura di rischi non attinenti al credito in questione.
Polizze assicurative imposte: perché sono pratiche commerciali scorrette
La vendita di un prodotto assicurativo assieme a un prodotto o servizio è una tecnica di vendita combinata frequentemente applicata nei confronti del cliente, in cambio ad esempio di migliori condizioni di vendita o costi minori.
In questo caso però abbiamo polizze decorrelate non connesse ai prestiti concessi se non per ragioni commerciali, e i consumatori interessati a richiedere un prestito erano costretti a sottoscriverle per ottenerle con violazione degli artt. 24 e 25, lettera a), del Codice del Consumo.
La Banca quindi avrebbe esercitato pressioni per concedere il credito richiesto solo dietro la sottoscrizione di una o più polizze, proposte in abbonamento, rendendole di fatto obbligatorie anziché facoltative..
Questa situazione di debolezza è particolarmente evidente nel caso di richiesta di aperture di mutui o finanziamenti, essendo il consumatore appunto in una situazione di necessità e non particolarmente concentrato sulle caratteristiche delle polizze accessorie.
Le polizze imposte quindi si riconosco dal fatto che
- le polizze correlate non hanno alcun legame con il prestito oggetto dell’accordo
- le polizze non erano disponibili come prodotti stand alone ma solo in abbonamento
- gli intermediari percepiscono commissioni elevate (30-70% del premio)
- il valore economico delle polizze è molto alto
- la percentuale dei sinistri chiusa senza liquidazione è molto alta (37%)
Se l’assicurazione è il prodotto principale, il fornitore deve informare il contraente della possibilità di ottenere i due prodotti separatamente; se invece l’assicurazione è accessoria, essa deve potere essere acquistata separatamente. Il fornitore comunque deve giustificare perché la polizza sia necessaria all’ottenimento di un altro prodotto, e indicare perché è considerato indicato per soddisfare le necessità del consumatore, adempiendo a specifici obblighi informativi.
Il Sindacato nazionale agenti (Sna) ha segnalato tale situazione alle autorità competenti attraverso il suo Presidente nazionale Claudio Demozzi.
Il legislatore nazionale si è trovato concorde nel giudicare illecito l’abbinamento forzato tra prodotto assicurativo e finanziamento richiesto.